La Camera dei deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica,  con  la
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; 
  Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge costituzionale: 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 119 della Costituzione, dopo  il  quinto  comma  e'
inserito il seguente: 
    «La Repubblica riconosce le peculiarita' delle Isole  e  promuove
le  misure   necessarie   a   rimuovere   gli   svantaggi   derivanti
dall'insularita'». 
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo  dello  Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 7 novembre 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Meloni, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo della nota qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 2, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura della disposizione  di  legge
          modificata e della quale  restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia. 
          Nota all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  119.  -  I  Comuni,  le  Province,  le  Citta'
          metropolitane e le Regioni hanno autonomia  finanziaria  di
          entrata  e  di  spesa,  nel  rispetto  dell'equilibrio  dei
          relativi bilanci, e concorrono ad  assicurare  l'osservanza
          dei    vincoli    economici    e    finanziari    derivanti
          dall'ordinamento dell'Unione europea. 
                I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane  e  le
          Regioni hanno risorse autonome.  Stabiliscono  e  applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo i principi di coordinamento della finanza  pubblica
          e del sistema tributario. Dispongono  di  compartecipazioni
          al  gettito  di  tributi  erariali   riferibile   al   loro
          territorio. 
                La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
          senza vincoli di destinazione, per i territori  con  minore
          capacita' fiscale per abitante. 
                Le risorse derivanti dalle  fonti  di  cui  ai  commi
          precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite. 
                Per promuovere lo sviluppo economico, la  coesione  e
          la  solidarieta'  sociale,  per  rimuovere  gli   squilibri
          economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei
          diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal
          normale esercizio delle loro  funzioni,  lo  Stato  destina
          risorse  aggiuntive  ed  effettua  interventi  speciali  in
          favore   di   determinati    Comuni,    Province,    Citta'
          metropolitane e Regioni. 
                La Repubblica riconosce le peculiarita' delle Isole e
          promuove le misure necessarie  a  rimuovere  gli  svantaggi
          derivanti dall'insularita'. 
                I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane  e  le
          Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito  secondo  i
          principi generali  determinati  dalla  legge  dello  Stato.
          Possono ricorrere  all'indebitamento  solo  per  finanziare
          spese di investimento, con la  contestuale  definizione  di
          piani di ammortamento e a condizione che per  il  complesso
          degli enti di ciascuna Regione sia rispettato  l'equilibrio
          di bilancio. E'  esclusa  ogni  garanzia  dello  Stato  sui
          prestiti dagli stessi contratti.».